Con la Sentenza n. 8276 del 14.03.2022, la Corte di Cassazione ha fissato un nuovo principio nella verifica di originalità di uno slogan integrante marchi registrati.
Come noto, i messaggi o slogan pubblicitari possono essere considerati un’opera dell’ingegno, purché dotati di originalità e carattere creativo (ex multis Cass. n. 24062, 12.10.2017). Ma cosa accade quando nel messaggio sono integrati uno o più marchi registrati?
La vicenda
Con sentenza pubblicata in data 9 febbraio 2018, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il Tribunale di primo grado respingeva la domanda proposta da A. M. nei confronti della Fca Italy S.p.A. sulla rivendicazione del diritto di privativa per registrazione come opera dell’ingegno del claim pubblicitario “500%Fiat”.
In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto lo slogan in questione:
- inscindibile dal modello del noto autoveicolo (i.e. 500) e dal relativo produttore (i.e. FIAT), con conseguente assenza di tutelabilità;
- quand’anche scindibile, privo di creatività ed originalità in ragione di precedenti analoghi (i.e. “500%Joy”, “500%Unconventional”, “la praticità al 106 percento”).
Avverso a detta sentenza A. M. proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la novella introdotta all’art. 2, n. 4) della Legge sul diritto di autore ex D.Lgs. n. 95 del 2001, non ha avuto l’effetto di eliminare ogni riferimento al concetto di scindibilità del creato, ma di determinarne l’abrogazione alle sole opere applicate all’industria [1].
La Corte riteneva incontestabile il giudizio di l’inscindibilità tra lo slogan rivendicato (“500%FIAT) rispetto alla denominazione sociale FIAT e al modello dell’autovettura 500. Peraltro, ciò risponderebbe ad una tecnica di marketing ormai estremamente diffusa, ossia l’utilizzo di claim che, in tutto o in parte, contengono al loro interno il riferimento alla notorietà del marchio a cui alludono.
Ciò non significa che una tale pratica escluda di per sé la tutelabilità di detti slogan. Infatti, è pur vero che nell’accoppiamento dell’elemento notorio con il messaggio, il risultato potrebbe comunque essere originale ed innovativo. Tuttavia, ciò non toglie che il messaggio debba essere valutato nella sua complessità e con particolare attenzione all’effetto di trascinamento dell’elemento notorio sul quid pluris del messaggio pubblicitario.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato che nel claim in esame l’elemento notorio (marchio notorio FIAT) era inscindibilmente collegato all’altra parte del claim (la percentuale allusiva), siccome peraltro riferita a un modello di vettura di grandissima fama nella gamma di prodotti della società (500).
Il principio di diritto
Per tutto quanto detto, la Corte ha ritenuto possibile ed opportuno pronunciare il seguente principio di diritto:
In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell’art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo.
Ritenuti i successivi tre motivi di ricorso inammissibili, la Corte rigettava il ricorso di A. M.
[1] Il D.Lgs. n. 95 del 2001, art. 22, in attuazione della dir. 98/71/CE è intervenuto sull’art. 2 l. aut. operando, per un verso, la modificazione della fattispecie di cui al n. 4 (relativa alle opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia), con l’eliminazione dell’inciso “anche se applicate all’industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere Industriale del prodotto al quale sono associate“, e introducendo, per altro verso, una ulteriore categoria di opere suscettibili di protezione secondo il diritto d’autore: ciò che ha avuto luogo attraverso la previsione contenuta nel n. 10 dell’articolo, relativa alle “opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico“, Cass., Sez. I. Sent. n. 7477, 12.03.2017.